I reati contro gli animali non sono stati depenalizzati dalla legge sulla “tenuità del fatto” in vigore dal 2 aprile. La Lav (Lega antivivisezione)  interviene per fare chiarezza sugli effetti del provvedimento. “La norma sulla tenuità è residuale, inapplicabile di fatto, ai reati contro gli animali”, assicura la Lav. “Maltrattamenti e uccisioni non solo continueranno ad essere perseguibili ma non archiviabili nella stragrande maggioranza dei casi, anche alla luce del nuovo articolo 131-bis del codice penale voluto dal Governo e avallato dalla grande maggioranza del Parlamento. I reati contro gli animali rimangono quindi perseguibili d’ufficio e ogni forza di polizia è tenuta a intervenire pena la denuncia per omissione d’atti d’ufficio”.

“La morte e il maltrattamento di un essere senziente non può mai essere ‘tenue'”, prosegue la Lav. “Questo è il principio che notificheremo a tutte le polizie e in tutte le Procure e in tutti i Tribunali d’Italia. Abbiamo inoltre fatto presentare una nuova proposta di legge di “Armonizzazione, modifiche e implementazione delle disposizioni sulla repressione e il contrasto dei reati contro gli animali” con firme rappresentative di tanti gruppi, alla Camera con Michela Brambilla (Fi) e al Senato con Monica Cirinnà (Pd). Vedremo se questo Parlamento e questo Governo vorranno cambiare, in meglio, dopo che abbiamo evitato il peggio sollecitando il premier Matteo Renzi e il ministro della Giustizia Andrea Orlando, partendo dal positivo parere della Commissione Giustizia della Camera proprio riguardo ai reati contro gli animali: un risultato politico rilevante alla cui luce deve oggi essere letta la nuova norma. Si tratta, al di là degli animali, di un brutto articolo, proposto per ottenere, forse, una giustizia più veloce dando pieno mandato alle Procure di sfoltire i procedimenti per le previsioni fino a cinque anni di reclusione. Ma non è una depenalizzazione e peraltro vede fra le pochissime eccezioni all’applicazione della ‘tenuità del fatto’ i motivi abietti o futili e la crudeltà, anche in danno di animali”.

A maggior tutela, è previsto dalla normativa anche l’obbligo per la Procura di notificare sempre e comunque alla persona offesa, compresi gli  enti e le associazioni, come la Lav, che perseguono “finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali”, l’eventuale richiesta di archiviazione permettendo così una strenua opposizione all’istituto anche nei casi più blandi. Questo conferma il principio inderogabile di derivazione comunitaria che mai può essere un fatto tenue ciò che comporta la compromissione della vita e della salute di un animale.  Una previsione esplicita sulla quale intervengono in un approfondimento giuridico il magistrato Maurizio Santoloci e l’avvocato Carla Campanaro, rispettivamente direttore e responsabile dell’Ufficio legale Lav.