Il decreto legislativo del 16 marzo 2015 sulla “tenuità del fatto” non comporta un indebolimento della tutela penale degli animali in Italia. Anche applicando la nuova legge, l’esito di processi come quello di Green Hill o di alcuni circhi non sarebbe cambiato. Lo ha spiegato la Lav (Lega antivivisezione) nel convegno di presentazione dell’edizione 2015 del Manuale giuridico sulla legislazione e la giurisprudenza a tutela degli animali.

Il principio di non punibilità per tenuità dal fatto si applica a reati per cui è prevista detenzione inferiore ai 5 anni in presenza di due condizioni: che l’offesa sia di particolare tenuità, per l’esiguità del danno o del pericolo, e che il comportamento non risulti abituale. La nuova norma, che prevede anche l’esclusione del principio di tenuità del fatto quando l’autore abbia agito “per motivi abietti o futili o con crudeltà anche in danno di animali”, non comporta alcuna depenalizzazione dei reati contro gli animali – ha sottolineato l’avvocato Carla Campanaro, consulente dell’ufficio legale della Lav – né un indebolimento delle tutele conquistate negli anni.

Nel caso Green Hill, l’allevamento bresciano di cani beagle destinati alla vivisezione, la sentenza non sarebbe cambiata poiché i reati accertati risultavano abituali e perchpoicheé del danno va esclusa in presenza di lesioni o di decessi, si evidenzia nel Manuale giuridico scritto da Campanaro insieme al magistrato Maurizio Santoloci.

Stessa cosa nella vicenda della condanna inflitta al Circo Victor per le lesioni provocate agli animali a causa di «condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali», in quanto comportamenti reiterati di gravità tale da creare danni agli animali.

Queste considerazioni, che escludono la depenalizzazione dei reati contro gli animali, possono essere applicate alla quasi totalità delle fattispecie in cui un animale sia vittima di maltrattamenti. L’elemento della abitualità e la rilevanza del danno subìto, sono infatti riscontrabili, ad esempio, in molte delle vicende giudiziarie riguardanti il trasporto di animali negli allevamenti intensivi: si pensi alla recente condanna della Corte di Cassazione nel processo “Mucche a Terra” di Cuneo, oppure nel caso della detenzione incompatibile di animali nei circhi, o nei delfinari e del loro utilizzo negli spettacoli che è per propria natura sistematico e all’origine di gravi sofferenze, verificabili e documentate.

Particolare attenzione, inoltre, merita la valutazione dell’applicabilità del principio di non punibilità per “tenuità del fatto” ai diversi momenti dell’iter processuale. Ad esempio, è da escluderne l’applicazione prima dello svolgimento delle indagini preliminari. Non sarebbe infatti possibile accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della “tenuità del fatto” – l’esiguità del danno o del pericolo e la condotta abituale – in assenza di opportune investigazioni. Un altro possibile equivoco potrebbe concretizzarsi nel caso in cui un animale sottoposto a sequestro preventivo venisse dissequestrato e restituito al soggetto riconosciuto responsabile del maltrattamento, ma dichiarato non punibile per “particolarità tenuità del fatto”. Ciò non sarebbe in alcun modo ammissibile, poiché la “non punibilità” non costituisce una forma di “assoluzione” né esclude la responsabilità penale del soggetto, in base alla quale si giustifica l’esigenza di proteggere l’animale, disponendone la confisca.

 Comunicato integrale Lav sulla tenuità del fatto

Nella foto un momento della liberazione di un piccolo beagle dell’allevamento Green Hill