Vietato vietare la presenza di animali domestici nel condominio: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Questo il testo della nuova disciplina del condominio contenuta nella legge 11.12.2012 n° 220 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17.12.2012

Nessun regolamento o assemblea condominiale può impedire dunque di tenere animali in condominio. Già nel 1972 la seconda sezione della Corte di Cassazione stabilì, con la sentenza n. 899, che era assolutamente inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Questo il dispositivo: “È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominiale non può deliberarlo”.

Solo in rarissimi casi il giudice e l’autorità sanitaria possono imporre l’allontanamento di un animale dal condominio e solo se vi siano comprovati motivi di ordine igienico-sanitario, o a causa di una concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo. Questo è possibile, in termini contrattuali, solo nell’ipotesi in cui all’atto dell’acquisto o della locazione sia menzionata l’esistenza di un regolamento di tipo contrattuale con esplicito divieto di detenere animali (e per avere efficacia vincolante il regolamento deve essere menzionato e accettato negli atti di acquisto e locazione). Come stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n.12028 del 1993, “il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva”.

La detenzione di animali in un condominio può essere dunque vietata solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento. L’assemblea condominiale non può impedirne il possesso neanche se vota a maggioranza: una simile delibera risulterebbe illegittima sia ai sensi della riforma del condominio, sia ai sensi dell’art. 1138 codice civile – secondo cui le norme contenute in un regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell’ambito della proprietà esclusiva –, sia per evitare il contrasto con la legge nazionale sul randagismo n. 281/91 che, invece, sancisce la tutela degli animali d’affezione e sanziona l’abbandono.

Per quanto riguarda il diritto di uso dell’ascensore o delle scale del condominio, considerate “parti comuni del condominio” (art. 1117 c.c.), tale diritto non può essere menomato dal regolamento. E neppure una decisione autonoma dell’amministratore d’istituire divieti in parti comuni dell’edificio può considerarsi valida. Sono sanzionabili, naturalmente, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”). Le regole della civile convivenza impongono di adottare accorgimenti tali da evitare disturbo agli altri condomini e di osservare corrette norme igieniche.

Per riepilogare:

  • gli animali possono vivere nei condomini
  • in casi rari può essere imposto dal giudice o dall’autorità sanitaria l’allontanamento dell’animale, ma solo per motivi di ordine igienico-sanitario