La Protezione Civile per legge ha tra le sue finalità e tra le attività da svolgere l’azione di soccorso e l’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, come le popolazioni umane. Il risultato, con il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ‘Codice della protezione civile’, è stato ottenuto grazie alla mobilitazione delle associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa.  

“Con questo decreto legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del primo passo”, avvertono le associazioni. “Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della Protezione Civile e con le Regioni per far sì che questa legge diventi realtà e non rimanga solo sulla carta. Vanno previste delle procedure operative specifiche, condivise coi vari soggetti, per far sì che gli interventi siano codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari o funzionari. Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo”.

“Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali”, ha dichiarato Gianluca Felicetti, presidente della Lav, “così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre più le stesse popolazioni richiedono”.

“Le associazioni di volontariato animalista sono già le prime a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto per le vittime animali isolate, affamate, seppellite, smarrite, dalle quali sono spesso costrette a separarsi le stesse popolazioni, vuoi per l’inospitalità di alcune strutture d’emergenza, vuoi per l’impossibilità di nuovi ricoveri”, aggiunge l’Oipa. “E nei momenti nei quali si perde tutto, il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come riconosciuto da tutti, è incalcolabile. La loro perdita smarrisce e annienta quel poco che resta. Anche per questo gli animali familiari sono insostituibili per la ricostruzione morale e materiale della comunità”.

DI SEGUITO, LE INTEGRAZIONI NORMATIVE APPROVATE

Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Articolo 2 (Attività di protezione civile)

6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.