DIVIETO CACCIA

E’ iniziata la stagione di caccia, che terminerà a fine gennaio. Per denunciare eventuali violazioni commesse dai cacciatori è utile avere sempre a mente la regolamentazione che disciplina l’attività venatoria. Stampare questo “Vademecum anticaccia” e portarlo sempre con sé durante le passeggiate all’aria aperta può essere utile per far valere le ragioni di chi ama la natura, la rispetta e non sparge sangue d’innocenti creature indifese.

Per contestare le violazioni, ci si può rivolgere alle guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste.

Le principali regole della caccia (fonte Lac, Lega abolizione caccia).

1. Distanze dalle case

La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro.

E’ vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di 150 metri.

2. Distanze da strade e ferrovie

La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie.

E’ vietato sparare in direzione di esse da distanza inferiore a 150 metri.

3. Distanze da mezzi agricoli

La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in funzione.

4. Distanze da animali domestici

La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

5. Trasporto delle armi

È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio.

6. Mezzi vietati di caccia

Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie-trappola.

7. Giorni vietati

Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.

8. Orari di caccia

La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

9. Stagione venatoria

Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.

10. Luoghi di divieto di caccia

Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

11. Allenamento dei cani da caccia

È’ consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall’ultimo sfalcio.  L’allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.

12. Colture agricole e caccia con i cani

L’accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.

13. Omessa custodia dei cani da caccia

L’articolo 672 del codice penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti.

14. “Polenta e osei”

Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti a specie cacciabili e abbattuti legalmente.

15. Violazione di domicilio

L’articolo 614 del codice penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.

16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile

L’articolo 638 del codice penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono ai privati.

17. Bocconi avvelenati

L’articolo 727 del codice penale “Maltrattamento di animali” punisce anche chi causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.

18. Disturbo delle persone

L’articolo 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

19. Spari nei pressi delle abitazioni

L’art. 703 del codice penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce penalmente chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?

La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie.

A chi denunciare le violazioni sulla caccia?

La vigilanza sull’applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a: Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi citati.

Giova ricordare che l’art. 361 del codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini.

Il cittadino deve quindi pretendere che le autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.

Come vietare la caccia nei propri terreni?

Purtroppo le leggi vigenti impediscono di fatto di vietare ai cacciatori di entrare nei terreni agricoli dei privati a meno che non siano recintati con rete non inferiore a 1,20 metri. Solo in particolari casi e solo ogni 5 anni può essere richiesto per legge il divieto di caccia.

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Un importante pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in materia di caccia e proprietà privata ha introdotto una sorta di diritto all’obiezione di coscienza venatoria in favore del proprietario dei terreni che non intenda consentirvi l’esercizio della caccia.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolger alle associazioni di tutela come Lac, Lipu, Lav, Enpa.