I gatti liberi che stazionano e/o vengono alimentati nelle aree condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti d’interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge quadro n. 281/91 e le leggi regionali d’attuazione riconoscono ed ufficializzano le colonie feline, prevedendo per i gatti il diritto alla territorialità, il libero transito, il diritto all’alimentazione, il diritto di ricovero e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti. Ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, inoltre, il maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro, mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a 18 mesi. Si intende per “colonia felina riconosciuta” la colonia, anche se composta da un solo gatto, regolarmente censita presso il Comune di residenza e l’Asl veterinaria di riferimento, situata  all’interno di condomini composti da uno o più palazzi o all’interno di cortili composti da uno o più appartamenti.

Per promuovere una convivenza corretta con la colonia, chi se ne prende cura deve  prestare la propria opera in maniera responsabile, nel rispetto di luoghi e persone, cercando di recare il minor disturbo possibile e somministrando cibo sempre alle stesse ore e al riparo dal sole, mai sotto le automobili parcheggiate, e senza lasciare contenitori e carte a terra. I gatti hanno diritto ad avere sempre a disposizione – in uno spazio comune ben delimitato e il più lontano possibile dalle abitazioni e dai parcheggi – ciotole con acqua per 24 ore al giorno. I gatti delle colonie feline possono accedere alle cantine condominiali, essendo loro riconosciuto il “diritto di caccia”. 

Le persone che accudiscono la colonia sono tenute a tenere sotto controllo il numero degli animali, facendo sterilizzare gli animali presso gli ambulatori veterinari delle Asl, cui spetta il compito, insieme ai Comuni, di provvedere al controllo delle nascite. Ai sensi della legge 281, anche gli enti e le associazioni protezionistiche possono avere, d’intesa con le unità sanitarie locali, la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Ai cosiddetti “gattari” sono riconosciuti alcuni diritti come l’accesso agli spazi condominiali per nutrire e accudire i mici in determinati orari prestabiliti e concordati con l’amministratore, la possibilità di realizzare casette e rifugi mobili per garantire il riparo ai gatti e la possibilità di esercitare queste attività senza essere sottoposti a vessazioni o molestie di alcun genere. Allo stesso tempo, chi governa i gatti deve rispettare alcune regole: ha il dovere di registrare la colonia all’Asl veterinaria, richiedendo – come già accennato –  la sterilizzazione degli animali in modo da controllarne la crescita demografica; deve controllare lo stato di salute dei suoi “protetti”; deve scegliere uno spazio specifico per nutrire i mici, evitando aree vicine alle abitazioni, ai parcheggi, alle aree giochi riservate ai bambini e ad eventuali aree condominiali destinate ai cani padronali; le aree dovranno essere individuate in accordo con l’amministratore di condominio.