Le rondini, i loro nidi, le uova e i nidiacei sono protetti dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale, che ne vieta l’uccisione e la distruzione.


Se vedete qualcuno che distrugge i nidi o provoca qualsiasi forma di disturbo alla specie, segnalate l’evento ai Carabinieri Forestali (112) o alle altre forze dell’ordine.

Invitiamo a leggere questo documento a firma del compianto magistrato Maurizio Santoloci, secondo il quale la fattispecie configura il reato di “danneggiamento della fauna selvatica” (art. 635, co. 2 Codice penale). La fauna selvatica distrutta è patrimonio indisponibile dello Stato.

Qui sotto la costruzione di un nido di rondine. Guardate che maestria e accuratezza