Soccorso e messa in sicurezza degli animali, evacuazione di strutture che li ospitano, allestimento di strutture temporanee per il loro ricovero, allestimento di presidi veterinari mobili, supporto all’organizzazione delle aree di accoglienza, assistenza e trasporto di animali non ricongiunti con i
proprietari, attività di ricongiungimento di animali smarriti con i proprietari anche attraverso una galleria fotografica online per animali non censiti in anagrafe; collaborazione con medici veterinari. Sono queste alcune delle attività previste dal protocollo d’intesa firmato dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle associazioni animaliste nazionali Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega nazionale per la difesa del cane, Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente e Oipa Italia.

La firma arriva dopo l’approvazione del ”Codice della protezione civile”, il decreto legislativo n. 1 del 2018, che include tra le finalità e le attività della Protezione civile l’azione di soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali e alle famiglie con animali al seguito.

Il nuovo riferimento legislativo agli animali è stata la premessa per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già si fa in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali; in tal modo si potrà superare lo spontaneismo rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che le stesse popolazioni e le amministrazioni locali sempre più richiedono.

Le associazioni animaliste sono già le prime a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto per le vittime animali isolate, affamate, seppellite, smarrite, dalle quali sono spesso costrette a separarsi le popolazioni colpite vuoi per l’inospitalità di alcune strutture d’emergenza, vuoi per l’impossibilità di nuovi ricoveri. E nei momenti nei quali si perde tutto il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come ampiamente riconosciuto, è incalcolabile. La loro perdita provoca smarrimento e annienta quel poco che resta. Gli animali familiari sono insostituibili, oltre che per se stessi, anche per la ricostruzione morale e materiale della comunità.

Ora la prospettiva è finalmente diversa e le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa Italia  avvertono: “Con il decreto legislativo e ora con il protocollo d’intesa abbiamo messo due primi importanti tasselli, ma si tratta solo dei primi due passi. Con l’attuazione del protocollo prevederemo dei programmi di attività e delle procedure operative specifiche, condivise con i vari soggetti, per far sì che gli interventi siano codificati ed efficaci. Concorreremo a formare gli operatori, siano essi volontari o funzionari. Individueremo gli strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo. Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e, quindi, siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante missione: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge e dell’accordo firmato con il Dipartimento della Protezione Civile”.

LE INTEGRAZIONI NORMATIVE DISPOSTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 1/2018

Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i  beni, gli  insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni  derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
 
Articolo 2 (Attività di protezione civile)
6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. 

Qui il video della firma del protocollo d’intesa