Con sentenza n. 10 del 9 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha annullato l’articolo 17, comma 50, lettera i), n. 5 della legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017 che individuava zone e periodi per l’addestramento dei cani da caccia. Addestramento alla caccia sulla fauna selvatica, naturale o allevata. La questione era stata sollevata dal ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2017.
Secondo la Corte, individuare zone e periodi per l’addestramento dei cani, in base alla legge nazionale n. 157/1992, è di esclusiva competenza del Piano faunistico-venatorio, l’adozione del quale consente infatti l’adozione anche del parere dell’Ispra.
La Regione Lazio, dando la possibilità d’istituire zone addestramento per cani da caccia, aveva previsto che queste ultime dovessero avere natura temporanea e che fossero operative dal 1° giugno al 31 agosto di ciascun anno. Il che, afferma la Consulta, si porrebbe in contrasto con la legge nazionale n. 157/92. Questa stabilisce che l’individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani, anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento di specie cacciabili, avvenga nell’ambito del Piano faunistico venatorio, di competenza provinciale, con ciò “escludendo la possibilità del ricorso ad un atto legislativo”.
Secondo la difesa dello Stato, l’attività dell’addestramento dei cani da caccia dovrebbe essere sospesa anche nel periodo aprile-luglio: un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dalla legge regionale impugnata.