Il Tar del Lazio ha sancito un importante principio destinato a fare scuola: i Comuni non possono vietare l’accesso dei cani nelle spiagge libere.

Con sentenza sentenza n. 176 dell’11 marzo 2019, il Tar ha affermato che deve ritenersi illegittima l’ordinanza con la quale il Comune di Latina ha vietato la presenza dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, tutti i giorni della stagione balneare.

Secondo la Magistratura amministrativa del Lazio, la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili (Pua), tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani.

Come già affermato dal Tar Calabria nella sentenza n. 225/2014, il Tar del Lazio ha affermato in particolare che “la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano d’utilizzo degli arenili (Pua), tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”.

La vicenda processuale

Il Dirigente del Comune di Latina, nel disciplinare la stagione balneare (1 maggio – 30 settembre 2018), con ordinanza n. 70/2018 aveva vietato di “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l’accesso degli animali.” Avverso l’art. 2.1.7 dell’ordinanza suddetta proponeva ricorso una Onlus, per eccesso di potere derivante da:

– difetto di motivazione;

– irragionevolezza e violazione della legge regionale n. 866/2006 e dell’art. 16 Regolamento regionale n. 19/16;

– violazione del principio di proporzionalità, poiché il Comune anziché imporre un divieto assoluto avrebbe dovuto stabilire misure più adeguate e non così limitanti per la libertà dei proprietarie dei cani. Il principio di proporzionalità impone alla Pubblica Amministrazione di perseguire il pubblico interesse optando per la decisione meno gravosa per i soggetti a cui il provvedimento è destinato.

Leggi e scarica la sentenza del Tar del Lazio n. 176/2019

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