La sentenza n. 174 del 13 luglio 2017 della Corte Costituzionale fa chiarezza su un punto importante: le Regioni non possono consentire lo sconfinamento dei cacciatori dal proprio ambito territoriale. E’ illegittimo dunque il cosiddetto “nomadismo venatorio”, ovvero la caccia al di fuori degli ambiti territoriali in cui ogni cacciatore deve essere iscritto per legge. La sentenza boccia una norma della Regione Veneto, ma è destinata a fare giurisprudenza e a fissare un paletto valido per tutte le Regioni italiane.

L’articolo 67 della legge regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” è stato perciò bocciato, dopo l’impugnazione del Governo Gentiloni, per la violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente.

L’articolo 67 della legge prevedeva che “i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti”. La disposizione era in contrasto con la legge nazionale n.157/92 su tutela fauna e caccia che invece prevede che si possa cacciare solo in un determinato ambito creando così un legame tra cacciatore e territorio.

La norma impugnata era stata presentata in Consiglio regionale, con un emendamento fuori sacco, dal consigliere Sergio Berlato (FdI).

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