La Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente e l’Associazione nazionale Comuni italiani propongono  un Regolamento-tipo per la tutela degli animali cui ogni Comune potrà ispirarsi per regolamentare una serena convivenza tra bipedi e quattrozampe nei loro territori. Si tratta di un testo (scaricabile dal link in calce a questo articolo, ndr) fortemente innovativo, che ribalta la tradizionale prospettiva proibizionista

Libero accesso degli animali domestici alle spiagge, sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici e aperti al pubblico come ospedali e cimiteri, divieto di incatenarli o di lasciarli a lungo da soli. Questi alcuni punti del regolamento-tipo. Nel testo sono elencati i doveri del detentore di cani e gatti, mentre per il randagismo promuove la figura del “cane di quartiere”. Alcuni dei 50 articoli interessano la macellazione, i circhi, la pet therapy e la tutela di animali allevati per fini sperimentali.

Secondo il testo proposto, il Comune riconosce “la valenza sociale” del rapporto tra esseri umani e animali d’affezione ed opera perché il rispetto verso i nostri amici a quattro zampe sia promosso anche nel sistema educativo, a partire dalla scuola dell’infanzia ed elementare. Il regolamento elenca doveri e responsabilità del detentore di cani e gatti – ad esempio, la custodia, il controllo della riproduzione, le precauzioni contro danni a terzi o aggressioni – e alcuni significativi divieti come quello di legare gli animali alla catena, di venderli a minorenni, di detenerli se si sono riportate condanne, o è stato accolto il patteggiamento, per maltrattamento o uccisione, di lasciarli cronicamente soli, di condurli al guinzaglio da qualsiasi mezzo di locomozione, di utilizzarli per l’accattonaggio, di offrirli in omaggio o in premio (come ancora accade in molte lotterie di paese). Qualora il detentore, “per seri e comprovati motivi”, non sia più in grado di tenere l’animale, è previsto che ne dia comunicazione all’Asl e al Comune affinché le strutture pubbliche o private convenzionate possano gestire l’accoglienza. Il regolamento, inoltre, riconosce e promuove, quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo, la figura del “cane di quartiere” o, più propriamente, del “cane libero accudito”: le condizioni per il riconoscimento sono definite dal servizio veterinario delle Asl competenti.

I titoli sul libero accesso degli animali riprendono ed approfondiscono il testo delle ordinanze-tipo presentate l’anno scorso e già fatte proprie da molte amministrazioni. La regola generale è che l’accesso è libero ovunque la legge non lo vieti, purché i cani siano muniti di guinzaglio e, solo all’occorrenza, di museruola e i gatti viaggino in trasportino. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali negli esercizi pubblici che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all’interno del medesimo esercizio. Con guinzaglio e museruola, è consentito ai cani l’accesso alle case di riposo e in “apposite aree” degli ospedali, dove potranno “far visita” ai proprietari ricoverati, e nei cimiteri.

Sono dettate regole anche per affrontare i momenti più spiacevoli: l’eventuale fuga o smarrimento dell’animale domestico, la soppressione, ammessa soltanto se gli individui sono gravemente malati e non più curabili e previo benestare dell’Ufficio competente per la tutela degli animali, e l’inumazione. Articoli specifici sono dedicati alla macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare (autorizzata solo con stordimento), alla pet therapy, alla tutela degli animali allevati per fini sperimentali.

Su tutto il territorio comunale si propone il divieto, in qualsiasi forma, di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tra le eccezioni sono ammessi i circhi, tutelati dalla legge del 1968, purché osservino le linee guida “per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” emanate dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente. Sono prescrizioni severe e dettagliate, specie per specie, che formano l’allegato B. A danno dei contravventori è disposta la sospensione immediata dell’attività. Per le violazioni del regolamento, non punite dalla legge, sono previste sanzioni amministrative da 150 a 500 euro e, nei casi previsti dalla legge, la confisca degli animali.

Scarica il testo del Regolamento-tipo