I gatti sono tutelati dalla legge anche nelle aree private condominiali. La permanenza dei gatti in cortili, garage o giardini, aree ospedaliere è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d’altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi.

Vi consigliamo la lettura di questo articolo di Ivan Meo, consulente giuridico di Condominioweb:

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La colonia felina: identificazione legislativa

ll nostro legislatore ha previsto, sotto la spinta di associazioni ed enti privati e pubblici normative dirette a tutelare gli animali e disciplinare il rapporto di convivenza fra uomo e animali anche e soprattutto in condominio. Il completamento di questa evoluzione in tema di tutela degli animali è rintracciabile in una specifica legge nazionale del 14 agosto 1991 la n. 281 “ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che ha per la prima volta identificato legislativamente le c.d. colonie feline. Successivamente è intervenuta la legge regionale del Lazio n.34 del 21 ottobre 1997 che stabilisce all’articolo 11 comma 3,“le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza”.

La legge 281/91 definisce colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio. Inoltre, considera i gatti randagi come esseri viventi titolari di diritti quali la “vita” e la “cura”. Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica. L’art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto “se gravemente malati o incurabili”.

Il legislatore con queste disposizioni ha voluto riconoscere, regolamentare  e tutelare  tutti quei comportamenti umani posti in essere in qualsiasi luogo pubblico o privato nei confronti di animali randagi.

Cosa dicono i giudici

Nonostante una previsione legislativa molti condomini possono obiettare contestare il piacere vedere gatti che gironzolano negli spazi comuni ed è proprio questa situazione che ha fatto scaturire il ricorso al Tribunale di Milano (sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009). Infatti, alcuni abitanti di un super-condominio citavano in giudizio  altri condomini dello stesso stabile accusandoli di aver occupato senza alcuna autorizzazione degli spazi comuni al fine di creare dei rifugi a dei gatti randagi. I promotori della causa chiedevano non solo la rimozione dei manufatti ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 10mila euro.

In sede di motivazione il Giudice di merito evidenzia alcuni principi fondamentali a tutela degli animali randagi:
la Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del gatto, riconoscendo loro la necessità  di avere un riferimento territoriale;
Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio radunandosi in “colonie feline”, pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro “ habitat” ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono stabilmente;
nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio.

Pertanto è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto ritiene che l’occupazione da parte di due condomini di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso.

Delibera dell’assemblea condominiale ed allontanamento della colonia felina.

A conclusione delle considerazioni svolte è opportuno affrontare altre due problematiche:
una delibera condominiale contenente l’ordine di allontanamento di una colonia felina condominiale può essere legittimamente eseguita senza violare le disposizioni a tutela dei gatti randagi che si rifugiano nel condominio?

In caso positivo, quale è la procedura da seguire per l’allontanamento della colonia felina?

Riguardo al primo punto l’assemblea deve valutare il motivo della richiesta – avanzata da alcuni condomini o da tutti –  dell’allontanamento della colonia felina.  Se il motivo dovesse essere collegato ad un mero pregiudizio nei confronti della razza felina, la delibera assembleare non potrà mai essere considerata legittima stante la vigente normativa in tema di tutela delle colonie feline, secondo la quale una eventuale delibera assembleare di allontanare i gatti – per motivi legati al fastidio, pregiudizio o qualsiasi altro motivo diverso da una malattia grave e incurabile degli stessi felini – risulterebbe in primis in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziale (Cass. Pen. 24.10.2007 n. 44822) che riconosce all’animale lo status di organismo senziente le cui condizioni di benessere vanno protette e promosse oltre a disattendere il divieto delle legge 281/1991 la quale vieta la soppressione dei gatti randagi, se non in caso di malattia grave ed incurabile, a cui seguono le varie leggi regionali, e in contrasto con le leggi regionali che sanciscono il divieto di spostare o allontanare i felini dal proprio habitat.

Inoltre sono state emanate alcune leggi regionali (vedasi quella della Regione Lazio n.34 del 1997) riconoscono al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat (articolo 11), intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine aree sia pubbliche che private.
 
Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, aree ospedaliere è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d’altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi. 

Diversamente, se i gatti dovessero costituire una fonte di danno per i beni comuni o dei singoli, l’assemblea potrà legittimamente deliberare una serie di provvedimenti, c.d offendicula, come la disposizione di una rete metallica circoscritta alla zona condominiale in cui si affollano i felini purché  proporzionato ex art. 52 c.p.( Cass. Pen. 04.07.2006, 32282) al pericolo la presenza dei felini reca in condominio. Pertanto la delibera assembleare di allontanamento, nel caso in cui la colonia felina dovessero costituire una fonte di danno per i beni comuni o dei singoli, risulterà legittima solamente quando i mezzi di allontanamento saranno rispettosi del sentimento di amore per la natura e degli animali (Cass. pen 12.05.2006, n. 34095).

Un’ultima ipotesi che potrebbe essere portata in assemblea è quella in cui la richiesta di allontanamento della colonia felina fosse motivata da ragioni di sicurezza della salute pubblica. In quest’ultimo caso la delibera assembleare sarebbe senza dubbio legittima ai sensi della Legge 281/1991 art. 2 comma 9, previo accertamento da parte dei medici del servizio veterinario delle A.U.S.L. della incompatibilità della permanenza dei gatti nell’area condominiale con le esigenze di salute umana e dell’igiene pubblica.(cfr. Legge reg. Molise n. 7 del 2005 artt. 3, 8; Legge reg. Toscana n. 43 del 1995, art. 13 , sostituito dall’art. 7 legge reg. 90 del 1998).

(Articolo tratto da www.condominioweb.com/condominio/articolo1340.ashx)